Articolo 49 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 45Articolo 51
Versione
18 giugno 1957
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Versione
10 luglio 1981
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Versione
10 settembre 1991
Art. 49.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38).


((I militari delle Forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio))
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.
Entrata in vigore il 10 settembre 1991
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