( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20 ).
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il ((settantacinquesimo)) anno di eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; (39)
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
f-bis) ((i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)) .
------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 429) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h) , e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , riprendono vigore".