Articolo 73 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Art. 73.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28 , ultimo comma).

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedi' successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni ((della circoscrizione)) e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti ((...)) di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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