Articolo 95 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 86Articolo 96
Versione
18 giugno 1957
Art. 95.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44 ).


Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Entrata in vigore il 18 giugno 1957
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