Articolo 106 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Versione
18 giugno 1957
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Versione
28 dicembre 1993
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Versione
26 marzo 2004
Art. 106.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80).


L'elettore che sottoscrive piu' di una candidatura nel collegio uninominale o piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000. ((32)) ------------- AGGIORNAMENTO (32)
La L. 2 marzo 2004, n. 61 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro"."
Entrata in vigore il 26 marzo 2004
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