Articolo 13 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 11Articolo 15
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18 giugno 1957
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25 aprile 1976
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28 dicembre 1993
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23 maggio 2015
Art. 13.

((1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale)) ((42)) ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Entrata in vigore il 23 maggio 2015
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