Articolo 119 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 112Articolo 120
Versione
18 giugno 1957
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Versione
23 marzo 1990
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Versione
28 febbraio 1992
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Versione
28 dicembre 1993
Art. 119.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa. (15)

------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 29 gennaio 1992, n. 69 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 2 del presente articolo va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1993
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