( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29 ).
La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. ((Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso))