Articolo 69 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 64Articolo 64 bis
Versione
18 giugno 1957
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Versione
28 dicembre 1993
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Versione
28 marzo 2006
Art. 69.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29 ).


La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. ((Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso))
Entrata in vigore il 28 marzo 2006
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