Articolo 96 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Versione
18 giugno 1957
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Versione
8 agosto 1992
Art. 96.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69).


Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilita', o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o piu' elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, ((e' punito con la reclusione da uno a quattro anni)) e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.
Entrata in vigore il 8 agosto 1992
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