Articolo 19 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 18 bisArticolo 20
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18 giugno 1957
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21 agosto 1993
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31 dicembre 2005
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23 maggio 2015
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12 novembre 2017
Art. 19.

((1. Nessun candidato puo' presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullita'.
2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, a pena di nullita'.
3. Nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'.
4. Il candidato in un collegio uninominale puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo' essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullita')) ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Entrata in vigore il 12 novembre 2017
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