Articolo 68 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Art. 68.

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attributo il voto e il cognome del candidato ((al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale)) Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)) ((Prende altresi' nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste)) (42)
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)) Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheta stessa viene subito impresso il timbro della sezione. (42)
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
((8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale)) ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Entrata in vigore il 12 novembre 2017
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