Articolo 23 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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18 giugno 1957
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25 aprile 1976
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28 dicembre 1993
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31 dicembre 2005
Art. 23.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12 ).


Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati ((...)) di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati ((...)) di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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