Articolo 56 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 55Articolo 57
Versione
18 giugno 1957
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Versione
10 settembre 1991
Art. 56.


((1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici disignati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche))
Entrata in vigore il 10 settembre 1991
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