Articolo 66 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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Versione
18 giugno 1957
Art. 66.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46).


Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Entrata in vigore il 18 giugno 1957
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