Articolo 15 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Articolo 13Articolo 14 bis
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18 giugno 1957
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25 aprile 1976
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31 dicembre 2005
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31 luglio 2021
Art. 15.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1° , 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 7).

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
((Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea))
Entrata in vigore il 31 luglio 2021
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