Articolo 40 - Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
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18 giugno 1957
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28 dicembre 1993
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31 dicembre 2005
Art. 40.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 18, comma 1°).


L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti ((...)) di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2005
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