(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°).
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale ((e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali)) una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; (42)
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.