Articolo 19 bis del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Articolo 19Articolo 19 ter
Versione
4 dicembre 2018
>
Versione
22 giugno 2023
>
Versione
12 aprile 2025
Art. 19-bis. (( (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). )) ((1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni))
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente