Articolo 36 bis del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Articolo 36Articolo 37 bis
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Art. 36-bis. (( (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). )) ((1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese). - 1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a societa' o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalita' individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993"))
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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