Articolo 19 del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Articolo 18Articolo 19 bis
Versione
5 ottobre 2018
>
Versione
4 dicembre 2018
>
Versione
22 giugno 2023
>
Versione
25 febbraio 2025
Art. 19. Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali 1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformita' alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , i comuni capoluogo di provincia, nonche' quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unita' di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15)) ;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 , ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987 .
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumita' pubblica, le modalita' della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonche' d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresi' forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 , ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All' articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 , le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente