Articolo 17 del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
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Art. 17. ((Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravita')) 1. Per le finalita' di prevenzione del terrorismo ((nonche' per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale)) , gli esercenti di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 , comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , i dati identificativi riportati nel documento di identita' esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ((, nonche' i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprieta' e ai contratti di subnoleggio)) . La comunicazione e' effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilita' condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilita' di utilizzo. ((Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206)) .
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria o dell'Autorita' di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalita' di prevenzione e repressione del terrorismo ((, nonche' dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale)) . Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalita' di cui al comma l, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all' articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma l, nonche' di conservazione dei dati. Il predetto decreto e' adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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