Art. 21-bis. (Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi) 1. Ai fini di una piu' efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell' articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalita' previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. ((5)) 3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 .
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 24 luglio 2019 n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2019 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21-bis, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132 , nella parte in cui prevede «sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», anziche' «sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali»".
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. ((5)) 3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 .
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La Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 24 luglio 2019 n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2019 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 21-bis, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132 , nella parte in cui prevede «sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», anziche' «sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali»".