Art. 6. Disposizioni in materia di rimpatri 1. All' articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all' articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».
«b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all' articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020;».