Art. 10. Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
"b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca")) ;
a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) , e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all' articolo 6, comma 2, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ((, salvo che la domanda sia gia' stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,)) ne da' tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione ((, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda)) . Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell' articolo 13, commi 3 , 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .»;
((0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
"b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca")) ;
a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) , e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all' articolo 6, comma 2, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ((, salvo che la domanda sia gia' stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,)) ne da' tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione ((, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda)) . Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell' articolo 13, commi 3 , 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .»;