Articolo 5 del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Articolo 4Articolo 5 bis
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5 ottobre 2018
Art. 5. Disposizioni in materia di divieto di reingresso 1. All' articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388 .» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.».
Entrata in vigore il 5 ottobre 2018
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