Articolo 31 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 30Articolo 32
Versione
1 luglio 1999
Art. 31. Limiti all'applicazione delle disposizioni
sulle procedure concorsuali 1. Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nota agli articoli 29, 30 e 31:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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