Articolo 26 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 25Articolo 29
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1 luglio 1999
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1 marzo 2008
Art. 26. Rateazione delle entrate diverse
dalle imposte sui redditi (( 1. Le disposizioni dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 )) (( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione )) 2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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