Articolo 11 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 luglio 1999
Art. 11. Cartella di pagamento 1. L' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.".
Nota agli articoli 10 e 11:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente