Articolo 2 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 1Articolo 3
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1 luglio 1999
Art. 2. Definizioni 1. L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 luglio 1999
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