Articolo 20 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 19Articolo 20 bis
Versione
1 luglio 1999
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Versione
9 giugno 2001
Art. 20. Disposizioni applicabili
alle sole entrate tributarie dello Stato 1. Le disposizioni contenute negli articoli (( 15-bis, )) 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
Entrata in vigore il 9 giugno 2001
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