Articolo 25 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 24Articolo 26
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1 luglio 1999
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9 giugno 2001
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31 luglio 2010
Art. 25. Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti pubblici previdenziali 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)) .
Entrata in vigore il 31 luglio 2010
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