2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. ((Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)) .
3. Ad esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.