Articolo 19 del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
Articolo 18 bisArticolo 20
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13 dicembre 2014
Art. 19. Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi 1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 35 ((...)) , 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano alle sole imposte sui redditi.
Entrata in vigore il 13 dicembre 2014
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