Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 gennaio 2025 |
Commentari • +500
- 1. Accertamento Inps di un’esposizione contributiva: sussiste l’interesse all’azione di accertamento negativoAlexander · https://www.wikilabour.it/ · 21 febbraio 2026
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di una società cooperativa agricola di annullamento dell'accertamento ispettivo INPS della insussistenza di numerosi rapporti di lavoro e della esistenza di una consistente esposizione contributiva, ritenendolo improduttivo di effetti immediati nella sfera giuridica del destinatario. La Cassazione, accogliendo il ricorso della società, afferma che: (i) quando il verbale ispettivo contenga l'accertamento di violazioni idonee a fondare un recupero contributivo, esso assume carattere concretamente pregiudizievole, radicando l'interesse all'azione di accertamento negativo del rapporto previdenziale; (ii) infatti, sulla base del …
Leggi di più… - 2. Accertamento Inps: Come Difendersi Da Contestazioni ContributiveGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 dicembre 2025
Un accertamento INPS può avere conseguenze immediate e molto pesanti per imprese, professionisti e amministratori. A differenza di molti accertamenti fiscali, le contestazioni contributive incidono direttamente su costi del lavoro, rapporti con i dipendenti, DURC e continuità aziendale. È fondamentale chiarirlo subito: 👉 non tutte le pretese contributive dell'INPS sono corrette o legittime. Molte contestazioni possono essere ridotte o annullate, ma solo se affrontate subito e con una difesa tecnica adeguata. Cos'è un accertamento INPS L'accertamento INPS è un controllo con cui l'Istituto contesta: contributi non versati o versati in misura ritenuta insufficiente errata qualificazione dei …
Leggi di più… - 3. Agrotecnici E Periti Agrari Con Debiti Enpaia: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 agosto 2025
Sei un agrotecnico o un perito agrario e hai debiti con l'ENPAIA che non riesci più a pagare? Cartelle esattoriali, avvisi di pagamento e pignoramenti possono mettere in difficoltà anche chi ha un lavoro stabile. L'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) richiede contributi obbligatori che, se non versati, si accumulano rapidamente con interessi e sanzioni. Conoscere i tuoi diritti e le strategie di difesa è fondamentale per evitare il peggioramento della situazione. Quando un agrotecnico o un perito agrario può accumulare debiti con l'ENPAIA – Quando non riesce a pagare i contributi previdenziali per periodi di inattività o riduzione del …
Leggi di più… - 4. Super e iper ammortamentohttps://www.finanzaefisco.com/
- 5. Processo penale telematico: depositi rinviatiAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 16 dicembre 2024
Pagamenti PA: il DPR n. 602/1973 La normativa sui pagamenti della Pubblica Amministrazione ai lavoratori autonomi cambia radicalmente a partire dal 15 giugno 2026. Fino a questo momento, le verifiche sulla regolarità fiscale e contributiva dei professionisti scattavano solo per pagamenti superiori a 5.000 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973. Se un professionista risultava avere cartelle di pagamento non saldate per un importo sopra questa soglia, l'erogazione veniva semplicemente bloccata. Le modifiche della Legge di Bilancio 2026 La Legge di Bilancio 2026 però aveva riscritto questo meccanismo attraverso l'introduzione del comma 1-ter dello stesso …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6481Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36026-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato EL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro G.M. EDILIZIA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6481 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36026/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3709/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/10/2018. Udita la …Leggi di più...
- art. 307 c.p.c.·
- trascrizione domanda·
- art. 72 l. fall.·
- risoluzione contrattuale·
- giurisdizione fallimentare·
- inammissibilità domanda·
- art. 2652 c.c.·
- improcedibilità domanda·
- fallimento·
- art. 52 l. fall.·
- accertamento passivo·
- art. 45 l. fall.·
- art. 2668 c.c.·
- art. 2915 c.c.·
- competenza giurisdizionale
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2026, n. 5889Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da: RI NN e PR UC TE ND, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STODUTO, ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato PR BI TO IA ([...]) -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5889 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO IA Data pubblicazione: 15/03/2026 2 di 30 BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., società con socio unico Invitalia s.p.a. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO MARTUCCI; …Leggi di più...
- art. 17 d.lgs. 146/1999·
- surroga·
- art. 12 bis d.l. n. 84/2025·
- art. 1 co. 236 l. 197/2022·
- solidarietà passiva·
- art. 8 bis d.l. n. 3/2015·
- art. 1203 c.c.·
- rottamazione quater·
- crediti non tributari·
- estinzione del processo·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 1292 c.c.·
- art. 2 d.m. 20/06/2005·
- art. 111 Cost.·
- art. 100 c.p.c.
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/12/2025, n. 31908Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso n. 7137-2021, proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, c.f. 80027390584, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Denza 20, presso lo studio degli avv. Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso dal primo - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, cf 13756881002, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis - Resistente SI esattoriale – Disciplina successiva al “Non Riscosso come Riscosso” – Discarico per inesigibilità – Normativa introdotta successivamente …Leggi di più...
- giusto processo·
- preminenza del diritto·
- legge di stabilità 2015·
- annullamento automatico crediti·
- discarico per inesigibilità·
- giurisdizione Corte di Cassazione·
- legge di stabilità 2013·
- riscossione coattiva·
- retroattività normativa·
- art. 6 CEDU
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6498Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 28928-2016 proposto da: FALLIMENTO COSTRUZIONI NAPOLETANE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato BRUNO TASSONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERGIUSEPPE DI NOLA; - ricorrente - contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, Civile Sent. Sez. U Num. 6498 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 28928/2016 udienza pubblica 11.11.2025 2 …Leggi di più...
- art. 295 c.p.c.·
- opposizione stato passivo·
- par condicio creditorum·
- ammissione condizionale credito·
- cristallizzazione patrimonio fallimentare·
- art. 72 l. fall.·
- risoluzione contrattuale·
- giurisdizione fallimentare·
- improcedibilità domanda·
- fallimento·
- art. 52 l. fall.·
- art. 96 l. fall.·
- competenza tribunale fallimentare·
- ammissione al passivo con riserva·
- trascrizione domanda risolutoria
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6495Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36028-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato LL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ARTENA 2007 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6495 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36028/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3769/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/11/2018. Udita …Leggi di più...
- art. 1453 c.c.·
- art. 295 c.p.c.·
- art. 307 c.p.c.·
- art. 99 l. fall.·
- art. 92 l. fall.·
- art. 50 c.p.c.·
- art. 72 l. fall.·
- art. 2690 n. 1 c.c.·
- art. 98 l. fall.·
- art. 103 l. fall.·
- art. 172 c.c.i.i.·
- art. 2652 c.c.·
- art. 42 l. fall.·
- art. 52 l. fall.·
- art. 24 l. fall.
Versioni del testo
- Capo I : Modifiche al decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- Articolo 1Art. 1. Partizioni 1. Nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono introdotte le seguenti partizioni interne:
a) prima dell'articolo 1: "Capo I - Versamenti diretti";
b) dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10: "Capo II - Riscossione mediante ruoli".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione):
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall' art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita' della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalita' che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si puo' procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 , di compiti di natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di piu' efficiente ed economica gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilita' generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall' articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalita' di cui all' art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 ;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 , e successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di economicita' di gestione, di misure dirette a favorire la continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorita', nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita', per le societa' concessionarie, di esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attivita' primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in quanto applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facolta', per i concessionari ed i commissari, di costituire societa' per azioni di cui all' art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia gia' affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d)".
Nota all' art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". - Articolo 2Art. 2. Definizioni 1. L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.