Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635
Versione
25 luglio 1956
Art. 1. Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309 , e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a prestare fidejussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche d'interesse nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000".

Entrata in vigore il 25 luglio 1956
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