Articolo 3 del Decreto 8 maggio 1997, n. 187
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 luglio 1997
Art. 3. Presentazione e contenuto della domanda 1. La pensione di inabilita' e' attribuita a domanda.
2. La domanda e' presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. E' fatta salva la possibilita' di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati.
4. L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita' a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Entrata in vigore il 15 luglio 1997
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