Articolo 6 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 18
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25 febbraio 2005
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da
beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o
forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i
diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a
pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre
risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai
redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai
redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005