Articolo 13 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 18
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25 febbraio 2005
Articolo 13
COMPENSI PER SERVIZI TECNICI

I compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali compensi per servizi tecnici sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i compensi per servizi tecnici ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi per servizi tecnici.
Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi per servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti a una persona, diversa da un proprio lavoratore dipendente, in relazione a qualsiasi servizio di carattere amministrativo, tecnico, gestionale o di consulenza.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i compensi per servizi tecnici, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e i compensi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i compensi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
I compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo del pagamento dei compensi per servizi tecnici, e tali pagamenti sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei compensi per servizi tecnici o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi per servizi tecnici eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005
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