Articolo 4 del Decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15
Articolo 3
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30 gennaio 1999
Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1999
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