Articolo 7 - Accordo della Legge 14 febbraio 2003, n. 37
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 marzo 2003
ARTICOLO 7
Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione designata abbia effettuato un pagamento sotto garanzia prestata per un investimento nel territorio dell'altra parte Contraente, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti e dei crediti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Il diritto surrogato od il credito non sara' maggiore del diritto o credito originale dell'investitore.

Entrata in vigore il 14 marzo 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente