Articolo 5 del Decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 aprile 2009
Art. 5. Riduzione dei requisiti tecnici 1. Alle unita' navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all' Allegato I e' consentita la riduzione dei requisiti tecnici relativamente agli elementi indicati nel Capo 19b dell'Allegato II.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si puo' procedere, previa consultazione della Commissione europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli argomenti contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici e' comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.
3. La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna.
Entrata in vigore il 4 aprile 2009
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