Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70
Articolo 2
Versione
19 aprile 1990
Art. 1. 1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
2. Le opere universitarie, di cui all' art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, relative alle Universita' degli studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4, n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Note all'art. 1:
- L'art. 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933 , e' cosi' formulato:
"Art. 189. - Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'opera dell'Universita' o Istituto.
Alle opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono ammministrate da un consiglio composto dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto superiore che lo presiede, da un componente del consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle opere.
Ciascuna opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene piu' opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata.
Ciascuna opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa.
Tale regolamento e' emanato, e occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione".
- Il testo dell'art. 4, comma 1, n. 1, dello statuto speciale e' il seguente:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto".
Entrata in vigore il 19 aprile 1990
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