Art. 2. Spese effettivamente sostenute 1. Le spese sostenute dai beneficiari di cui all'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006, di seguito denominato: «regolamento generale», sono effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al comma 5.
2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.
3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.
4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia gia' fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonche' a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.
6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione e' spesa ammissibile, a condizione che:
a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;
b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purche':
a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attivita' di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attivita' eseguita;
d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.
8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 5 APRILE 2012, N. 98)) .
(( 8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorita' di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili:
a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;
b) le unita' di costo standardizzate;
c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.
8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione ))
2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.
3. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006.
4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia gia' fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
5. Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento generale, nonche' a quelle indicate ai commi 6, 7 e 8.
6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione e' spesa ammissibile, a condizione che:
a) il costo dell'ammortamento sia calcolato conformemente alla normativa vigente;
b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, sono assimilati alle spese ammissibili purche':
a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attivita' di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attivita' eseguita;
d) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6.
8. Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti specifici di ciascun Fondo. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 5 APRILE 2012, N. 98)) .
(( 8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorita' di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili:
a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;
b) le unita' di costo standardizzate;
c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.
8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione ))