Articolo 45 del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952
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Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952
Articolo 45 del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952
Versione 2 marzo 1983
Art. 45. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE TITOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 131
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 11/10/1983, n. 307
Provvedimento: […] 7) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione" dell'art. 45, primo comma lett. a), del decreto-legge n. 952 del 1982;
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