Articolo 33 del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952
Articolo 32Articolo 34
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2 marzo 1983
Art. 33. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 131
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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