Articolo 43 del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952
Articolo 42Articolo 44
Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952
Articolo 43 del Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952
Versione 2 marzo 1983
Art. 43. DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE TITOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 131
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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Giurisprudenza • 1
1. Corte Cost., sentenza 11/10/1983, n. 307
Provvedimento: […] Con riguardo agli artt. 43 e 44, l'Avvocatura ribadisce, poi, le argomentazioni già svolte a sostegno della legittimità (rispettivamente) degli artt. 29 e 34 del d.l. 1981 n. 786: di cui i citati artt. 43 e 44 del d.l. 1982 n. 952 riproducono sostanzialmente il contenuto.
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preteso contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della costituzione·
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale.·
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