Provvedimento: […] Pertanto, oltre ai due veicoli targati Targa_1 e Targa_3, per i quali la stessa Regione Siciliana ha riconosciuto la regolare comunicazione prevista dal citato art. 5 D.L. 952/1982 e la conseguente sospensione dal pagamento dei relativi bolli auto, tale sospensione va riconosciuta, altresì, anche per il veicolo targato Targa_2, atteso che la società Ric_1 aveva provveduto regolarmente alla comunicazione sospensioni bollo auto con comunicazioni del 3° quadrimestre 2020 e del 1° quadrimestre 2021, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto.
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