Articolo 16 del Regolamento del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 530
Articolo 15Articolo 17
Versione
25 luglio 1927
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Versione
1 luglio 1956
Regolamento-art. 16

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 303))
Entrata in vigore il 1 luglio 1956
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