Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
Art. 1 - nel quarto comma, alla lettera c), le parole "ad annue L. 840.000" sono sostituite con le parole "ad annue L. 1.200.000"; ed e' aggiunta la seguente lettera: "e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili".
Art. 5 - i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Gli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio non deve essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20, che non abbiano optato per il regime ordinario.
Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla presentazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che sono ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi degli articoli 18 e 20 e non abbiano optato per il regime ordinario".
Art. 15 - nel terzo comma sono soppresse le parole:
"e quelle dell'imprenditore estranee all'impresa".
Art. 18 - nel quarto comma le parole "ai sensi dell' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 " sono sostituite con le parole "ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni".
E' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del limite stabilito nel primo e nel settimo comma e della deduzione forfettaria prevista nel n. 12) dell' art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , per le cessioni di carburanti effettuate dai gestori degli impianti di distribuzione si considerano ricavi i corrispettivi al netto dell'imposta di fabbricazione e per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Art. 20 - e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 si applicano, relativamente alle attivita' commerciali eventualmente esercitate, anche agli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali".
Art. 26 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tal imposta:
1) le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a) , b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo;
2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta e' applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell' art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e dell' art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 ".
Art. 30 - nel secondo comma le parole "o manifestazioni di qualsiasi genere" sono sostituite con le parole "competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere".
Art. 70 - e' aggiunto il seguente comma:
"Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734 ".
Art. 71 - sono aggiunti i seguenti tre commi:
"Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975.
Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , aventi scadenza entro il 14 maggio 1975.
I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975".