Articolo 99 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960
Articolo 98Articolo 100
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13 luglio 1980
Art. 99.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3 ((35)) --------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 159, comma 1) che "All' articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della meta'"".
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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